Il fenomeno dell’abusivismo risulta purtroppo presente in Ticino in ragione di edificazioni, ampliamenti, riattazioni e disboscamenti non consentiti che incidono profondamente sul paesaggio e sull’ordinata espansione edilizia. Spesso anche interventi virtuosi come la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (come i casali rustici) risultano abusivi per materiali non conformi e ampliamenti non permessi.
Le infrazioni vanno dalle meno evidenti (ingrandimento di finestre, per esempio), alle macroscopiche ville completamente illecite.
I riferimenti normativi sono:
– la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979 (Stato 1° gennaio 2018)
– Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT)
– la Legge Edilizia Cantonale (LE) del 13 marzo 1991, e il Regolamento di applicazione (RLE), che prevede “per i permessi di costruzione, un’unica licenza edilizia conferita dal Municipio previo preavviso vincolante del Dipartimento del territorio per l’applicazione del diritto cantonale e per quello federale delegato al Cantone” (fonte: Aspan Ti)
– la Legge sullo sviluppo territoriale (LST), 21 giugno 1991, che disciplina lo sviluppo territoriale del Canton Ticino.
Gli articoli della licenza edilizia comunale che determinano se un lavoro sia soggetto o non soggetto a licenza sono: LE Art. 1 – Licenza edilizia cantonale e RLE Art. 4 – Regolamento di applicazione.
Il capitolo V della LE individua le sanzioni in cui si incorre per le opere abusive: i provvedimenti vanno dalla sanzione pecuniaria alla demolizione in ordine all’entità dell’abuso e dal contesto.
In merito alle responsabilità, “sono punibili tutte le persone che hanno concorso all’infrazione, anche solo per negligenza” (art.46/comma4).
In Ticino, la stima dei tempi di costruzione è di circa 80 giorni in zona edificabile, e una decina in più in zona non edificabile.
Spesso l’abusivismo è legato al concetto di costruzioni lussuose o in luoghi di interesse comune e, altrettanto spesso, si basa sull’utilizzo di materiali scadenti, manodopera in nero che lavora in cantieri senza alcuna sicurezza.
La peggior conseguenza della devastazione del territorio, oltre l’impatto estetico, risulta essere il degrado morfologico del territorio stesso, la cui modificazione può comportare gravi danni all’equilibrio idro-geologico con conseguenti dissesti rovinosi. Accade anche che vengano edificate opere su terreni già compromessi o pericolosi. Ciò è disciplinato dalla LE, “Sono vietate le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane, inondazioni.” (Capitolo II, Norme edilizie generali Sicurezza e solidità delle costruzioni Art. 24 comma 1).
Casi di questo genere permangono nonostante la legge sulla pianificazione territoriale, da cui si evince l’obbligo per le nuove costruzioni di inserirsi armoniosamente nel paesaggio.
In Ticino, a causa della sovrapposizione di norme comunali, cantonali e federali si è assistito spesso all’aggiramento delle stesse. Negli anni precedenti poi, non era stato stimato l’impatto ambientale di progetti eccessivi all’interno dei piani regolatori risultati poi sovradimensionati.
Nel 2016 sono stati 472 i pareri negativi del Dipartimento relativi a domande di costruzione (fonte: Dipartimento del territorio), nel 2014 furono invece 353.
L’abusivismo edilizio è una pratica difficile da eradicare per l’autorità, per ragioni di negligenza e aggiramento doloso delle regole, soprattutto quando entra in contatto con traffici illeciti, quali il riciclaggio e le infiltrazioni della malavita.