In Svizzera, in materia di tutela del lavoratore, leggi differenti disciplinano due settori di prevenzione: la sicurezza sul lavoro (infortuni e malattie professionali) e la tutela della salute sul posto di lavoro (problemi di salute derivanti dall’attività professionale). A livello federale e cantonale infatti vi sono organi esecutivi diversi: l’esecuzione delle prescrizioni concernenti la prevenzione spetta ai 26 ispettori cantonali, alla Suva (Cassa Nazionale Assicurazione Infortuni) ed a varie organizzazioni specializzate, mentre lavigilanza sulla loro attività è affidata alla Confederazione. Nel settore della sicurezza sul lavoro, l’esecuzione e il relativo finanziamento sono coordinati dalla CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro. (fonte: Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro).
Secondo la Suva, un infortunio professionale su tre con danni permanenti o il decesso della vittima è dovuto ad una caduta dall’alto. Secondo le ricerche con simulazioni degli infortuni mortali, le cadute dall’alto non sortiscono esiti differenti in un range tra i tre e gli otto metri, e dunque anche da altezze differenti il pericolo di morte/danni permanenti resta lo stesso: questo è dovuto al fatto, secondo i ricercatori, che la persona non ha la possibilità di reagire alla caduta, che dura circa un secondo nel caso di altezza di tre metri, e porterà la persona presumibilmente ad impattare con la testa o la schiena, ricavandone danni importanti come la paraplegia oppure, purtroppo, fatali. Quindi l’unica possibilità di prevenzione resta seguire la normativa di sicurezza e le cosiddette regole vitali, principi fondamentali in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, valide per ciascuna professione. Genericamente, queste riguardano il non correre rischi mortali sul luogo di lavoro, sospendere le attività in caso di pericolo mortale, rimuoverlo e procedere in sicurezza. Quando si verificano incidenti e infortuni sul lavoro si incorre in una fattispecie penale, che individuerà il caso specifico e chi ne deve rispondere.
In edilizia, in materia di tutela del lavoratore, si procede con la messa in sicurezza dei cantieri e delle aperture potenzialmente pericolose, e la Suva ha diffuso alcune regole salvavita, nello specifico per i lavori in quota si ricordano:
-mettere in sicurezza le aperture sul vuoto per un’altezza di caduta di 2 metri
-a partire da un’altezza di caduta di 3 metri si monta il ponteggio per facciate, che dev’essere verificato quotidianamente
-i carichi vanno imbracati correttamente da personale qualificato e le gru manovrate esclusivamente dai gruisti
-si mettono in sicurezza le aperture sul pavimento, con coperture fissate solidamente
–ogni accesso al cantiere dev’essere sicuro
-ogni lavoratore e persona presente sul cantiere utilizza consapevolmente i dispositivi di sicurezza individuale
-gli scavi vanno messi in sicurezza a partire da un metro e mezzo di profondità
E’ necessario specificare che anche il montaggio dei ponteggi compete esclusivamente all’installatore, e non al lavoratore, in quanto parte degli infortuni registrati si sono verificati per tale negligenza.
I dispositivi di sicurezza individuale variano al variare del lavoro svolto: tra essi, casco di protezione, guanti di protezione, calzature antinfortunistica, DPI anticaduta. Questi ultimi vanno utilizzati previa formazione, e solo se non sono installabili sistemi di protezione collettiva; vanno verificati prima e dopo ogni utilizzo, su punti di ancoraggio idonei e in base alla corporatura; si utilizzano scale anticaduta previa formazione e addestramento e l’utilizzo deve avvenire in compresenza, per garantire un eventuale salvataggio immediato.
In merito specificatamente a tetti e coperture, alcune regole comprendono la messa in sicurezza delle aperture verso l’interno dell’edificio, il montaggio delle coperture a partire da un’altezza di 3 metri, superfici di copertura idonee e resistenti, utilizzo di ponteggi o piattaforme di lavoro elevabili per i lavori sulle facciate.
Il datore di lavoro è obbligato dal Consiglio Federale tramite la Legge sull’assicurazione contro gli infortuni artt. 82 e 83, a provvedere alla prevenzione di infortuni e malattie professionali tramite misure tecniche, mediche e altre. Con l’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni artt. 3 e 10, il datore è responsabile della messa in sicurezza del luogo di lavoro. Una strategia di prevenzione sistematica è applicata tramite la direttiva MSSL (direttiva CFSL 6508), che disciplina gli obblighi del datore di lavoro sul ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese esposte o meno a pericoli particolari (es., lavori con rischio di caduta). Infine, l’Ordinanza sulla qualifica degli esperti in sicurezza in Svizzera individua e stabilisce la formazione e perfezionamento per le figure specialiste in sicurezza quali ingegneri della sicurezza e medici del lavoro.
E’ indispensabile, quindi, che i responsabili dei cantieri adottino e facciano rispettare tutte le misure di prevenzione atte ad eliminare il pericolo sul lavoro e che i lavoratori siano formati adeguatamente all’utilizzo dei dispositivi e allo svolgimento della mansione nel rispetto delle regole salvavita per la loro incolumità, osservando le direttive del datore di lavoro.